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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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2023/1114 IT Art. 3 cercato: 'Stato membro ospitante' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
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Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« tecnologia_a_registro_distribuito_(DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;

2)

« registro_distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo_di_consenso;

3)

« meccanismo_di_consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;

4)

« nodo_di_rete_DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro_distribuito;

5)

« cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro_distribuito o una tecnologia analoga;

6)

« token_collegato_ad_attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token_di_moneta_elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;

7)

« token_di_moneta_elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta_ufficiale;

8)

« valuta_ufficiale»: una valuta_ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria;

9)

« utility_token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente;

10)

« emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività;

11)

« emittente richiedente»: un emittente di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

12)

« offerta_al_pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività;

13)

« offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’ emittente, che offre cripto-attività al pubblico;

14)

« fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

15)

«prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59;

16)

«servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:

a)

prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

b)

gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

c)

scambio di cripto-attività con fondi;

d)

scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;

e)

esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

f)

collocamento di cripto-attività;

g)

ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

h)

prestazione di consulenza sulle cripto-attività;

i)

prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;

j)

prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

17)

«prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

18)

«gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando cripto-attività con fondi, o scambiando cripto-attività con altre cripto-attività;

19)

«scambio di cripto-attività con fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di fondi utilizzando capitale proprio;

20)

«scambio di cripto-attività con altre cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio;

21)

«esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di cripto-attività al momento della loro offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

22)

«collocamento di cripto-attività»: la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’ offerente o di una parte a esso connessa;

23)

«ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione;

24)

«prestazione di consulenza sulle cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a cripto-attività o all’impiego di servizi per le cripto-attività;

25)

«prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività;

26)

«prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro_distribuito a un altro;

27)

« organo_di_amministrazione»: l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto;

28)

« ente_creditizio»: un ente_creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE;

29)

« impresa_di_investimento»: un’ impresa_di_investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE;

30)

« investitori_qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

31)

« stretti_legami»: gli stretti_legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE;

32)

« riserva_di_attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’ emittente;

33)

« Stato_membro_d’origine»:

a)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’ offerente o la persona ha la propria sede legale;

b)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’ offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’ emittente ha succursali;

c)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

d)

per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token ha la propria sede legale;

e)

per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token è autorizzato come ente_creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto_di_moneta_elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

f)

per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

34)

« Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato_membro_d’origine;

35)

« autorità_competente»: l’autorità o le autorità:

a)

designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività;

b)

designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token_di_moneta_elettronica;

36)

« partecipazione_qualificata»: la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’ emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività in cui si detiene la partecipazione;

37)

« detentore_al_dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

38)

« interfaccia_online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un offerente o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di cripto-attività l’accesso alle loro cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le cripto-attività;

39)

« cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività;

40)

«negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE;

41)

« servizi_di_pagamento»: servizi_di_pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

42)

«prestatore di servizi_di_pagamento»: un prestatore di servizi_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

43)

« istituto_di_moneta_elettronica»: un istituto_di_moneta_elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE;

44)

« moneta_elettronica»: la moneta_elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE;

45)

« dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

46)

« istituto_di_pagamento»: un istituto_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366;

47)

« società_di_gestione_di_OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

48)

«gestore di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

49)

« strumento_finanziario»: uno strumento_finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

50)

« deposito»: un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE;

51)

« deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.

TITOLO II

CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

« tecnologia_a_registro_distribuito_(DLT)»: una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti;

2)

« registro_distribuito»: un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo_di_consenso;

3)

« meccanismo_di_consenso»: le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di un’operazione;

4)

« nodo_di_rete_DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di tutte le operazioni eseguite tramite il registro_distribuito;

5)

« cripto-attività»: una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro_distribuito o una tecnologia analoga;

6)

« token_collegato_ad_attività»: un tipo di cripto-attività che non è un token_di_moneta_elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;

7)

« token_di_moneta_elettronica»: un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta_ufficiale;

8)

« valuta_ufficiale»: una valuta_ufficiale di un paese che è emessa da una banca centrale o da un’altra autorità monetaria;

9)

« utility_token»: un tipo di cripto-attività destinato unicamente a fornire l’accesso a un bene o a un servizio prestato dal suo emittente;

10)

« emittente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività;

11)

« emittente richiedente»: un emittente di token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica che richiede l’autorizzazione per offrire al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

12)

« offerta_al_pubblico»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sulle cripto-attività offerte così da consentire ai potenziali possessori di decidere se acquistare tali cripto-attività;

13)

« offerente»: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, o l’ emittente, che offre cripto-attività al pubblico;

14)

« fondi»: fondi ai sensi dell’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;

15)

«prestatore di servizi per le cripto-attività»: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 59;

16)

«servizio per le cripto-attività»: qualsiasi servizio e attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:

a)

prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti;

b)

gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

c)

scambio di cripto-attività con fondi;

d)

scambio di cripto-attività con altre cripto-attività;

e)

esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

f)

collocamento di cripto-attività;

g)

ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

h)

prestazione di consulenza sulle cripto-attività;

i)

prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività;

j)

prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti;

17)

«prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti»: la custodia o il controllo, per conto di clienti, delle cripto-attività o dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, se del caso sotto forma di chiavi crittografiche private;

18)

«gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività»: la gestione di uno o più sistemi multilaterali che consente o facilita l’incontro, all’interno del sistema e in base alle sue regole, di molteplici interessi di terzi per l’acquisto o la vendita di cripto-attività, in modo tale da portare alla conclusione di contratti, scambiando cripto-attività con fondi, o scambiando cripto-attività con altre cripto-attività;

19)

«scambio di cripto-attività con fondi»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di fondi utilizzando capitale proprio;

20)

«scambio di cripto-attività con altre cripto-attività»: la conclusione di contratti con clienti per l’acquisto o la vendita di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività utilizzando capitale proprio;

21)

«esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la conclusione di accordi, per conto di clienti, per l’acquisto o la vendita di una o più cripto-attività o la sottoscrizione per conto di clienti di una o più cripto-attività, compresa la conclusione di contratti per la vendita di cripto-attività al momento della loro offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

22)

«collocamento di cripto-attività»: la commercializzazione di cripto-attività agli acquirenti, a nome o per conto dell’ offerente o di una parte a esso connessa;

23)

«ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti»: la ricezione da una persona di un ordine di acquisto o di vendita di una o più cripto-attività o di sottoscrizione di una o più cripto-attività e la trasmissione di tale ordine a una terza parte a fini di esecuzione;

24)

«prestazione di consulenza sulle cripto-attività»: l’offerta, la fornitura o l’accordo per la fornitura di raccomandazioni personalizzate a clienti, su richiesta del cliente o su iniziativa del prestatore di servizi per le cripto-attività che presta la consulenza, in merito a una o più operazioni relative a cripto-attività o all’impiego di servizi per le cripto-attività;

25)

«prestazione della gestione del portafoglio di cripto-attività»: la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano una o più cripto-attività;

26)

«prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti»: la prestazione di servizi di trasferimento, per conto di una persona fisica o giuridica, di cripto-attività da un indirizzo o un conto di registro_distribuito a un altro;

27)

« organo_di_amministrazione»: l’organo o gli organi di un emittente, offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, che sono designati conformemente al diritto nazionale, ai quali è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto, e che supervisionano e monitorano le decisioni nel soggetto e che comprendono le persone che dirigono di fatto l’attività del soggetto;

28)

« ente_creditizio»: un ente_creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2013/36/UE;

29)

« impresa_di_investimento»: un’ impresa_di_investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE;

30)

« investitori_qualificati»: le persone o i soggetti elencati nell’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE;

31)

« stretti_legami»: gli stretti_legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE;

32)

« riserva_di_attività»: il paniere di attività di riserva che garantisce il credito nei confronti dell’ emittente;

33)

« Stato_membro_d’origine»:

a)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ha la propria sede legale nell’Unione, lo Stato membro in cui l’ offerente o la persona ha la propria sede legale;

b)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica non ha sede legale nell’Unione ma ha una o più succursali nell’Unione, lo Stato membro scelto dall’ offerente o dalla persona tra gli Stati membri in cui l’ emittente ha succursali;

c)

se l’ offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica è stabilito in un paese terzo e non ha alcuna succursale nell’Unione, il primo Stato membro in cui intende offrire le cripto-attività al pubblico o, a scelta dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, il primo Stato membro in cui presenta la domanda di ammissione alla negoziazione di tali cripto-attività;

d)

per gli emittenti di token collegati ad attività, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token ha la propria sede legale;

e)

per gli emittenti di token_di_moneta_elettronica, lo Stato membro in cui l’ emittente di tali token è autorizzato come ente_creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE o come istituto_di_moneta_elettronica ai sensi della direttiva 2009/110/CE;

f)

per i prestatori di servizi per le cripto-attività, lo Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha la propria sede legale;

34)

« Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un offerente o persona che chiede l’ammissione alla negoziazione ha presentato un’ offerta_al_pubblico di cripto-attività o chiede l’ammissione alla negoziazione, o in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività, se diverso dallo Stato_membro_d’origine;

35)

« autorità_competente»: l’autorità o le autorità:

a)

designate da ciascuno Stato membro in conformità dell’articolo 93 relativamente agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica, di emittenti di token collegati ad attività o di prestatori di servizi per le cripto-attività;

b)

designate da ciascuno Stato membro ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/110/CE relativamente agli emittenti di token_di_moneta_elettronica;

36)

« partecipazione_qualificata»: la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’ emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del prestatore di servizi per le cripto-attività in cui si detiene la partecipazione;

37)

« detentore_al_dettaglio»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

38)

« interfaccia_online»: qualsiasi software, compresi siti web, parti di siti web o applicazioni, gestito da o per conto di un offerente o di un prestatore di servizi per le cripto-attività e che serve a fornire ai possessori di cripto-attività l’accesso alle loro cripto-attività e ai clienti l’accesso ai servizi per le cripto-attività;

39)

« cliente»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prestatore di servizi per le cripto-attività presta servizi per le cripto-attività;

40)

«negoziazione «matched principal»: la negoziazione «matched principal» quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE;

41)

« servizi_di_pagamento»: servizi_di_pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366;

42)

«prestatore di servizi_di_pagamento»: un prestatore di servizi_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366;

43)

« istituto_di_moneta_elettronica»: un istituto_di_moneta_elettronica quale definito all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/110/CE;

44)

« moneta_elettronica»: la moneta_elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE;

45)

« dati_personali»: i dati_personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

46)

« istituto_di_pagamento»: un istituto_di_pagamento quale definito all’articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366;

47)

« società_di_gestione_di_OICVM»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

48)

«gestore di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

49)

« strumento_finanziario»: uno strumento_finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

50)

« deposito»: un deposito quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE;

51)

« deposito strutturato»: un deposito strutturato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli elementi tecnici delle definizioni di cui al paragrafo 1 e per adeguare tali definizioni agli sviluppi del mercato e tecnologici.

TITOLO II

CRIPTO-ATTIVITÀ DIVERSE DAI TOKEN COLLEGATI AD ATTIVITÀ O DAI TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

Articolo 6

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

1.   Un White Paper sulle cripto-attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato I:

a)

informazioni sull’ offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

b)

informazioni sull’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

c)

informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività;

d)

informazioni sul progetto di cripto-attività;

e)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico della cripto-attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

f)

informazioni sulla cripto-attività;

g)

informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alla cripto-attività;

h)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

i)

informazioni sui rischi;

j)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere le cripto-attività.

Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dalle persone di cui al primo comma, lettere a), b) e c), il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale persona particolare lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea». L’ offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».

Qualora il White Paper sulle cripto-attività sia redatto dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di « offerente».

4.   Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni per quanto riguarda il valore futuro della cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 5.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

la cripto-attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

la cripto-attività può non essere sempre trasferibile;

c)

la cripto-attività può non essere liquida;

d)

se l’ offerta_al_pubblico ha come oggetto utility_token, tale utility_token può non essere scambiabile con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle cripto-attività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto di cripto-attività;

e)

la cripto-attività non è coperta dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35);

f)

la cripto-attività non è coperta dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

6.   I White Paper sulle cripto-attività contengono una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni tali da alterarne il significato.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 6, che, in un linguaggio breve e non tecnico, fornisce informazioni chiave sull’ offerta_al_pubblico della cripto-attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile e presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche della cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare la cripto-attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico della cripto-attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se la cripto-attività è offerta anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

10.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

11.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 10.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

12.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, sulle metodologie e sulla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera j), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7

Comunicazioni di marketing

1.   Qualsiasi comunicazione di marketing relativa a un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica o all’ammissione di tale cripto-attività alla negoziazione rispetta tutti i requisiti seguenti:

a)

le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali;

b)

le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti;

c)

le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività, qualora tale White Paper sulle cripto-attività sia richiesto a norma dell’articolo 4 o 5;

d)

le comunicazioni di marketing specificano chiaramente che è stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività e indicano chiaramente l’indirizzo del sito web dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione della cripto-attività in questione, nonché il numero di telefono e l’indirizzo e-mail per contattare tale persona;

e)

le comunicazioni di marketing contengono la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«La presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività non è stata esaminata o approvata da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’ offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto della presente comunicazione di marketing relativa a cripto-attività.».

Qualora la comunicazione di marketing sia preparata dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, lettera e), è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di « offerente».

2.   Qualora sia richiesto un White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 4 o 5, nessuna comunicazione di marketing è diffusa prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività. Non è pregiudicata la capacità dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore di una piattaforma di negoziazione di effettuare sondaggi di mercato.

3.   L’ autorità_competente dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing ha il potere di valutare il rispetto del paragrafo 1 per quanto riguarda tali comunicazioni di marketing.

Se necessario, l’ autorità_competente dello Stato membro di origine assiste l’ autorità_competente dello Stato membro in cui sono diffuse le comunicazioni di marketing nel valutare la coerenza delle comunicazioni di marketing con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività.

4.   Il ricorso, da parte dell’ autorità_competente di uno Stato membro ospitante, a uno qualsiasi dei poteri di vigilanza e di indagine di cui all’articolo 94 in relazione all’applicazione del presente articolo è notificato senza indebito ritardo all’ autorità_competente nello Stato membro di origine dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione della cripto-attività.

Articolo 8

Notifica del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing

1.   Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica notificano il loro White Paper sulle cripto-attività all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

2.   Le comunicazioni di marketing sono notificate, su richiesta, all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine e all’ autorità_competente dello Stato membro ospitante quando si rivolgono a potenziali possessori di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica in tali Stati membri.

3.   Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione del White Paper sulle cripto-attività, né di comunicazioni di marketing ad essi relative prima della loro rispettiva pubblicazione.

4.   La notifica del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1 è corredata da una presentazione dei motivi per cui le cripto-attività descritte in tale White Paper non dovrebbero essere considerate:

a)

una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4;

b)

un token_di_moneta_elettronica; o

c)

un token_collegato_ad_attività.

5.   Gli elementi di cui ai paragrafi 1 e 4 sono notificati all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività.

6.   Unitamente alla notifica di cui al paragrafo 1, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica forniscono all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine un elenco degli eventuali Stati membri ospitanti in cui intendono offrire le loro cripto-attività al pubblico o chiedere l’ammissione alla negoziazione. Essi informano inoltre l’ autorità_competente del proprio Stato_membro_d’origine della data prevista per l’inizio dell’ offerta_al_pubblico o l’ammissione alla negoziazione e ogni modifica di tale data.

L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine notifica al punto di contatto unico degli Stati membri ospitanti l’intenzione di effettuare un’ offerta_al_pubblico o di chiedere l’ammissione alla negoziazione e comunicano al punto di contatto unico il relativo White Paper sulle cripto-attività entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell’elenco degli Stati membri ospitanti di cui al primo comma.

7.   L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine comunica all’ESMA le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 come pure la data prevista per l’inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione ed ogni eventuale modifica di tale data. Essa trasmette tali informazioni entro cinque giorni lavorativi dal loro ricevimento da parte dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione.

L’ESMA rende disponibile il White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 2, entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

Articolo 19

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività

1.   Un White Paper sulle cripto-attività per un token_collegato_ad_attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato II:

a)

informazioni sull’ emittente del token_collegato_ad_attività;

b)

informazioni sul token_collegato_ad_attività;

c)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

d)

informazioni su diritti e obblighi connessi al token_collegato_ad_attività;

e)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

f)

informazioni sui rischi;

g)

informazioni sulla riserva_di_attività;

h)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il token_collegato_ad_attività.

Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ emittente che offre al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token connesso ad attività o chiede la sua ammissione alla negoziazione. Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dall’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale specifica persona lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni sul valore futuro delle cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4.

4.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

il token_collegato_ad_attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

il token_collegato_ad_attività può non essere sempre trasferibile;

c)

il token_collegato_ad_attività può non essere liquido;

d)

il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

e)

il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_collegato_ad_attività. Tale dichiarazione attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

6.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche del token_collegato_ad_attività in questione, al fine di aiutarne i potenziali possessori a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token_collegato_ad_attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

La sintesi indica che i possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e specifica le condizioni di rimborso.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se il token_collegato_ad_attività è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine dell’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 51

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token_di_moneta_elettronica

1.   Un White Paper sulle cripto-attività per un token_di_moneta_elettronica contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato III:

a)

informazioni sull’ emittente del token_di_moneta_elettronica;

b)

informazioni sul token_di_moneta_elettronica;

c)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione;

d)

informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi al token_di_moneta_elettronica;

e)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

f)

informazioni sui rischi;

g)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il token_di_moneta_elettronica.

Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ emittente che effettua l’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o ne chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token_di_moneta_elettronica o chiede la sua ammissione alla negoziazione.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’ emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».

4.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara che:

a)

il token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

b)

il token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono complete, corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

6.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla prevista ammissione di tale token alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche delle cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori di cripto-attività a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token_di_moneta_elettronica sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

La sintesi indica che i possessori del token_di_moneta_elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale e specifica le condizioni di rimborso.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se il token_di_moneta_elettronica è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   Gli emittenti di token_di_moneta_elettronica notificano il loro White Paper sulle cripto-attività alla rispettiva autorità_competente almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione.

Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione dei White Paper sulle cripto-attività prima della loro pubblicazione.

12.   Qualsiasi fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione del token_di_moneta_elettronica è descritto in un White Paper sulle cripto-attività modificato redatto dagli emittenti, notificato alle autorità competenti e pubblicato sul sito web degli emittenti.

13.   Prima di offrire il token_di_moneta_elettronica al pubblico nell’Unione o di chiedere l’ammissione di tale token alla negoziazione, l’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica pubblica un White Paper sulle cripto-attività sul proprio sito web.

14.   L’ emittente del token_di_moneta_elettronica fornisce all’ autorità_competente, congiuntamente alla notifica del White Paper sulle cripto-attività a norma del paragrafo 11 del presente articolo, le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 4. L’ autorità_competente comunica all’ESMA, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da parte dell’ emittente, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 4.

L’ autorità_competente comunica altresì all’ESMA qualsiasi White Paper sulle cripto-attività modificato e qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente del token_di_moneta_elettronica.

L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 4, entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione o, nel caso di un White Paper sulle cripto-attività modificato, o nel caso di revoca dell’autorizzazione.

15.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 59

Autorizzazione

1.   Una persona non presta servizi per le cripto-attività all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia:

a)

una persona giuridica o un’altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell’articolo 63; o

b)

un ente_creditizio, un depositario centrale di titoli, un’ impresa_di_investimento, un gestore del mercato, un istituto_di_moneta_elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 60.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 hanno la sede legale in uno Stato membro in cui prestano almeno parte dei loro servizi per le cripto-attività. Hanno la loro sede di direzione effettiva nell’Unione e almeno uno degli amministratori è residente nell’Unione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), altre imprese che non sono persone giuridiche prestano servizi per le cripto-attività se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche nonché se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 soddisfano in ogni momento le condizioni per la loro autorizzazione.

5.   Una persona che non è un prestatore di servizi per le cripto-attività non utilizza un nome o una ragione sociale, non emette comunicazioni di marketing né intraprende qualsiasi altro procedimento che induca a ritenere che sia un prestatore di servizi per le cripto-attività o che possa creare confusione al riguardo.

6.   Le autorità competenti che concedono autorizzazioni ai sensi dell’articolo 63 assicurano che tali autorizzazioni specifichino i servizi per le cripto-attività che i prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare.

7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività in tutta l’Unione, tramite il diritto di stabilimento, anche tramite una succursale, o attraverso la libera prestazione di servizi. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi per le cripto-attività su base transfrontaliera non sono tenuti ad avere una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro ospitante.

8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che intendono aggiungere servizi per le cripto-attività alla loro autorizzazione di cui all’articolo 63 chiedono alle autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione iniziale un ampliamento della loro autorizzazione integrando e aggiornando le informazioni di cui all’articolo 62. La domanda di ampliamento è trattata conformemente all’articolo 63.

Articolo 64

Revoca dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività

1.   Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività se il prestatore di servizi per le cripto-attività:

a)

non si è avvalso dell’autorizzazione entro 12 mesi dalla data della stessa;

b)

ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione;

c)

non ha prestato servizi per le cripto-attività per nove mesi consecutivi;

d)

ha ottenuto l’autorizzazione in modo irregolare, ad esempio presentando dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;

e)

non soddisfa più le condizioni di concessione dell’autorizzazione e non ha adottato le azioni correttive richieste dall’ autorità_competente entro il termine fissato;

f)

non dispone di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849;

g)

ha violato gravemente il presente regolamento, incluse le disposizioni relative alla tutela dei possessori di cripto-attività o dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività, o dell’integrità del mercato.

2.   Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi seguenti:

a)

il prestatore di servizi per le cripto-attività ha violato le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849;

b)

il prestatore di servizi per le cripto-attività ha perso l’autorizzazione come istituto_di_pagamento o l’autorizzazione come istituto_di_moneta_elettronica e lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività non ha posto rimedio alla situazione entro 40 giorni di calendario.

3.   Laddove un’ autorità_competente revochi un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, ne informa senza indebito ritardo l’ESMA e i punti di contatto unici degli Stati membri ospitanti. L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109.

4.   Le autorità competenti possono limitare la revoca dell’autorizzazione a un determinato servizio per le cripto-attività.

5.   Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano l’ autorità_competente di un altro Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato:

a)

è una filiazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione;

b)

è una filiazione dell’impresa madre di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione;

c)

è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione.

6.   Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti possono consultare l’autorità responsabile di vigilare sulla conformità del prestatore di servizi per le cripto-attività alle norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

7.   L’ABE, l’ESMA e qualsiasi autorità_competente di uno Stato membro ospitante possono chiedere in qualsiasi momento all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine di verificare se il prestatore di servizi per le cripto-attività soddisfa ancora le condizioni alle quali gli è stata concessa l’autorizzazione, qualora sussistano motivi per sospettare il contrario.

8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliscono, attuano e mantengono procedure adeguate per garantire il trasferimento tempestivo e ordinato delle cripto-attività e dei fondi dei loro clienti a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività in caso di revoca dell’autorizzazione.

Articolo 76

Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività stabiliscono, mantengono e attuano norme operative chiare e trasparenti per la piattaforma di negoziazione. Tali norme operative devono almeno:

a)

stabilire i processi di approvazione, inclusi obblighi di adeguata verifica della clientela commisurati al rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo che il richiedente presenta in conformità della direttiva (UE) 2015/849, applicati prima di ammettere le cripto-attività alla piattaforma di negoziazione;

b)

definire le eventuali categorie di esclusione per i tipi di cripto-attività che non sono ammessi alla negoziazione;

c)

definire le politiche, le procedure e il livello delle eventuali commissioni per l’ammissione alla negoziazione;

d)

stabilire norme oggettive e non discriminatorie e criteri proporzionati per la partecipazione alle attività di negoziazione, che promuovano un accesso equo e aperto alla piattaforma di negoziazione per i clienti disposti a negoziare;

e)

stabilire norme e procedure non discrezionali per garantire una negoziazione corretta e ordinata e criteri oggettivi per l’esecuzione efficace degli ordini;

f)

stabilire condizioni affinché le cripto-attività restino accessibili per la negoziazione, comprese soglie di liquidità e obblighi di informativa periodica;

g)

fissare le condizioni alle quali la negoziazione di cripto-attività può essere sospesa;

h)

stabilire procedure per assicurare un regolamento efficiente delle cripto-attività e dei fondi.

Ai fini del primo comma, lettera a), le norme operative indicano chiaramente che una cripto-attività non è ammessa alla negoziazione qualora non sia stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività corrispondente nei casi previsti dal presente regolamento.

2.   Prima di ammettere una cripto-attività alla negoziazione, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività assicurano che la cripto-attività rispetti le norme operative della piattaforma di negoziazione e valutano l’adeguatezza della cripto-attività interessata. Nel valutare l’adeguatezza di una cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione valutano, in particolare, l’affidabilità delle soluzioni tecniche utilizzate e la potenziale associazione ad attività illecite o fraudolente, tenendo conto dell’esperienza, delle attività comprovate e della reputazione dell’ emittente di tali cripto-attività e della sua squadra di sviluppo. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione valutano inoltre l’adeguatezza delle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a d).

3.   Le norme operative della piattaforma di negoziazione di cripto-attività impediscono l’ammissione alla negoziazione delle cripto-attività che hanno una funzione di anonimizzazione integrata, a meno che i possessori di tali cripto-attività e la cronologia delle loro operazioni non possano essere identificati dai prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

4.   Le norme operative di cui al paragrafo 1 sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è offerta in un altro Stato membro, le norme operative di cui al paragrafo 1 sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

5.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività non negoziano per conto proprio sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività che gestiscono, anche quando prestano servizi di scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività.

6.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività sono autorizzati a effettuare negoziazioni «matched principal» unicamente laddove il cliente abbia fornito il proprio consenso in tal senso. I prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono all’ autorità_competente informazioni che spieghino il loro uso della negoziazione «matched principal». L’ autorità_competente svolge un’azione di monitoraggio sulle attività di negoziazione «matched principal» dei prestatori di servizi per le cripto-attività, e si assicura che le loro attività di negoziazione «matched principal» continuino a ricadere nell’ambito della definizione di tale negoziazione e non generino conflitti di interesse tra i prestatori di servizi per le cripto-attività e i loro clienti.

7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività dispongono di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che i loro sistemi di negoziazione:

a)

siano resilienti;

b)

dispongano di capacità sufficienti per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;

c)

siano in grado di garantire una negoziazione ordinata in condizioni di mercato critiche;

d)

siano in grado di respingere ordini che superano le soglie predeterminate in termini di volume e di prezzo o che sono palesemente errati;

e)

siano sottoposti a prove complete per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere da a) a d);

f)

siano soggetti a disposizioni efficaci in materia di continuità operativa per garantire la continuità dei loro servizi in caso di disfunzione del sistema di negoziazione;

g)

siano in grado di prevenire o individuare gli abusi di mercato;

h)

siano sufficientemente solidi da evitare un loro uso abusivo a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività informano la rispettiva autorità_competente quando individuano casi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato commessi nei loro sistemi di negoziazione o per loro tramite.

9.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici tutti i prezzi di domanda e offerta e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi ai prezzi pubblicizzati per le cripto-attività attraverso le loro piattaforme di negoziazione. I prestatori di servizi per le cripto-attività interessati mettono tali informazioni a disposizione del pubblico durante le ore di negoziazione su base continuativa.

10.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici il prezzo, il volume e l’ora delle operazioni eseguite in relazione alle cripto-attività negoziate sulle loro piattaforme di negoziazione. Essi rendono pubblici tali dettagli per tutte queste operazioni quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile.

11.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività mettono a disposizione del pubblico le informazioni pubblicate conformemente ai paragrafi 9 e 10 a condizioni commerciali ragionevoli e garantiscono un accesso non discriminatorio a tali informazioni. Tali informazioni sono messe a disposizione gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione in un formato leggibile meccanicamente e restano pubblicate per almeno due anni.

12.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività avviano il regolamento definitivo di un’operazione di cripto-attività nel registro_distribuito entro 24 ore dall’esecuzione dell’operazione sulla piattaforma di negoziazione o, nel caso di operazioni regolate al di fuori del registro_distribuito, al più tardi entro la fine del giorno.

13.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività garantiscono che le loro strutture tariffarie siano trasparenti, eque e non discriminatorie e che non creino incentivi per collocare, modificare o cancellare ordini o eseguire operazioni in modo da contribuire a condizioni di negoziazione anormali o ad abusi di mercato di cui al titolo VI.

14.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività mantengono le risorse e dispongono di dispositivi di back-up che consentano loro di riferire in qualsiasi momento alla rispettiva autorità_competente.

15.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione tengono a disposizione dell’ autorità_competente, per almeno cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutti gli ordini in cripto-attività pubblicizzati attraverso i loro sistemi, o forniscono all’ autorità_competente l’accesso al book di negoziazione in modo che tale autorità sia in grado di monitorare l’attività di negoziazione. I dati pertinenti comprendono le caratteristiche dell’ordine, incluse le caratteristiche che collegano un ordine con le operazioni eseguite derivanti dall’ordine stesso.

16.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a)

il modo in cui devono essere presentati i dati sulla trasparenza, incluso il livello di disaggregazione dei dati da mettere a disposizione del pubblico ai sensi dei paragrafi 1, 9 e 10;

b)

il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione che devono essere conservate a norma del paragrafo 15.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 97

Promozione della convergenza nella classificazione delle cripto-attività

1.   Entro il 30 dicembre 2024, le AEV emanano congiuntamente orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per specificare il contenuto e la forma della spiegazione che accompagna il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e dei pareri legali sulla qualificazione dei token collegati ad attività di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera e). Gli orientamenti includono un modello per la spiegazione e il parere nonché un test standardizzato per la classificazione delle cripto-attività.

2.   Conformemente all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente, le AEV promuovono la discussione tra le autorità competenti sulla classificazione delle cripto-attività, compresa la classificazione delle cripto-attività escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 3. Le AEV identificano inoltre le fonti di potenziali divergenze negli approcci adottati dalle autorità competenti riguardo alla classificazione di tali cripto-attività e, nella misura del possibile, promuovono un approccio comune al riguardo.

3.   Le autorità competenti dello Stato_membro_d’origine o dello Stato membro ospitante possono chiedere all’ESMA, all’EIOPA o all’ABE, a seconda dei casi, un parere sulla classificazione delle cripto-attività, comprese quelle escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 3. L’ESMA, l’EIOPA o l’ABE, se del caso, forniscono tale parere in conformità dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, se del caso, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte delle autorità competenti.

4.   Le AEV redigono congiuntamente una relazione annuale sulla base delle informazioni contenute nel registro di cui all’articolo 109 e dei risultati delle loro attività di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, che individua le difficoltà incontrate nella classificazione delle cripto-attività e le divergenze emerse negli approcci adottati dalle autorità competenti.

Articolo 102

Provvedimenti cautelari

1.   Se l’ autorità_competente di uno Stato membro ospitante ha motivi chiari e dimostrabili per sospettare che vi siano irregolarità nelle attività di un offerente o di una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o di un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, ne informa l’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine e l’ESMA.

Se le irregolarità di cui al primo comma riguardano un emittente di un token_collegato_ad_attività o un token_di_moneta_elettronica, o un servizio per le cripto-attività relativo a token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica, l’ autorità_competente dello Stato membro ospitante ne informa anche l’ABE.

2.   Se, nonostante le misure adottate dall’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine, le irregolarità di cui al paragrafo 1 persistono, dando luogo a una violazione del presente regolamento, l’ autorità_competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine, l’ESMA e, se del caso, l’ABE, adotta tutte le misure opportune per tutelare i clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività e i possessori di cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio. Tali misure comprendono il divieto per l’ offerente, la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, l’ emittente del token_collegato_ad_attività o del token_di_moneta_elettronica o il prestatore di servizi per le cripto-attività di svolgere ulteriori attività nello Stato membro ospitante. L’ autorità_competente ne informa senza indebito ritardo l’ESMA e, se del caso, l’ABE. L’ESMA e, se del caso, l’ABE, ne informano la Commissione senza indebito ritardo.

3.   Qualora un’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine sia in disaccordo su qualsiasi misura adottata da un’ autorità_competente dello Stato membro ospitante a norma del paragrafo 2 del presente articolo, può sottoporre la questione all’ESMA. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, se le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo riguardano un emittente di un token_collegato_ad_attività o token_di_moneta_elettronica, o un servizio per le cripto-attività relativo a token collegati ad attività o a token_di_moneta_elettronica, l’ autorità_competente dello Stato membro ospitante può sottoporre la questione all’ABE. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010.


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Uno dei temi trattati:
"La blockchain è il partner tecnologico nell'informatica, la legge il partner tecnologico nella realtà "